LA úLTIMA GUíA A FARE RICORSO IN CASSAZIONE

La última guía a fare ricorso in cassazione

La última guía a fare ricorso in cassazione

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Questa disposizione è guidata dalla necessità di tutelare il processo dalla rescissione e si allinea con i principi del diritto convenzionale e eurounitario. Il mandato è cruciale per attestare che l'assente "conosce e vuole" non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione.

L’attuale formulazione del motivo in esame deriva dall’intervento della L. n. 134/2012, che ha rimosso il precedente riferimento alla censura della motivazione contraddittoria od insufficiente. Ne deriva che il sindacato della Corte ex art.

3) L'autonoma esposizione sommaria dei fatti della causa è necessaria solo in caso di impugnazione incidentale, stante l'autonomia di questa rispetto all'impugnazione principale; tuttavia, se il controricorrente, senza proporre impugnazione incidentale, solleva un'eccezione sull'ammissibilità del ricorso che implica una valutazione sul materiale documentale delle fasi di merito, il controricorso deve contenere una sufficiente ed autonoma esposizione dei fatti di causa inerenti a dette eccezioni, in modo da consentire alla corte di verificarne la portata, dalla sola lettura dell'atto (Cass. 17 gennaio 2019 n. 1150).

Per cui, nessun diniego di giurisdizione da parte di “qualsivoglia giudice”, ma soltanto l’affermazione della giurisdizione del Consiglio nazionale forense, quale giudice di seconda istanza, e delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sull’impugnazione del provvedimento emesso da quest’ultimo organo della giurisdizione disciplinare.

Ricorso per cassazione La disciplina del codice di procedura penale: i provvedimenti impugnabili, i motivi di ricorso, la procedura, le decisioni Di Anna Larussa

1.2.Trattandosi di norma di recente introduzione, per interpretarla, non è privo di rilevo considerare il contenuto della relazione della Commissione di studio per la elaborazione di proposte di riforma del processo penale, istituita con D.M. 16 Marzo 2021, che, per la parte di interesse, così si è espressa: "....nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato. A tutela delle esigenze di pieno e impregiudicato esercizio del diritto di difesa, la modifica è accompagnata dall'allungamento dei termini per impugnare a favore del difensore e dalla rivisitazione dell'istituto di cui all'art.

Alla stregua di detto principio generale, il vizio della notificazione del ricorso eseguita al domicilio eletto per il primo cargo pur nella contumacia della parte in cargo di appello, non può che essere valutato come vizio di nullità, perchè è evidente che l’atto – certamente viziato perchè eseguito al di fuori delle previsioni dell’art. 330 c.p.c., comma 1 e 3, – nondimeno può essere riconosciuto come atto appartenente a quella specifica categoria, anche se non idoneo a produrre in modo definitivo gli effetti propri di quel tipo di atto. Peraltro il principio suddetto è coerente con il criterio distintivo adottato in molte delle decisioni citate che avevano ritenuto la nullità in fattispecie omologhe a quella in esame, perchè detto criterio, improntato alla valorizzazione della esistenza di un qualche “riferimento” o “collegamento” tra il navigate to this website luogo in cui è stata tentata la notifica e la persona cui la copia dell’atto avrebbe dovuto essere consegnata, ben può tradursi, in termini generali, nel rilievo che in quei casi l’atto era comunque individuabile come “notificazione” del ricorso, perchè quel determinato “riferimento” o “collegamento” al destinatario consentiva di non escludere antes che la notificazione potesse raggiungere lo scopo suo proprio, e cioè quello di portare a conoscenza del destinatario il contenuto dell’atto notificato; motivo, questo, sufficiente a ritenere sanato il vizio dall’eventuale costituzione della parte, ovvero sanabile attraverso una nuova rituale notificazione nel termine assegnato dal giudice.

, poichè il Tribunale che aveva illegittimamente revocato, in assenza di contraddittorio sul punto, la perizia sulla compatibilità delle reti di have a peek here caccia, non aveva fatto altrettanto con riferimento ad altra prova ammessa ma mai revocata in ordine alle caratteristiche degli anelli this page sequestrati al M..

1.3. Quanto alla omessa motivazione sulla mancata assunzione di prova ritenuta rilevante, le risposte sono state fornite con motivazione immune da vizi logici sia dal giudice di primo categoría che dalla Corte d'Appello, che hanno antecedente conto della mancata richiesta del mezzo istruttorio e, comunque, della sua inutilità sulla saco delle risultanze istruttorie già acquisite ai fini della decisione, con conseguente motivata precisazione delle ragioni che non hanno indotto i giudici di merito ad attivarsi d'ufficio.

Da quanto sopra consegue che, anche tenuto conto della sospensione dei relativi termini, i fatti di peculato avvinti dalla continuazione contestati con un'unica imputazione sino al 29 agosto del 2003 risultano prescritti alla data della decisione d'appello.

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4. Irrilevanza delle questioni sollevate: se l'appello non riguarda questioni di diritto rilevanti per la decisione impugnata, ad esempio se si tratta di questioni di fatto che sono già state valutate e decise dal giudice di primo graduación.

Il procedimento davanti alla Settima Sezione si svolge in camera di consiglio con contraddittorio cartolare, tranne nei casi espressamente previsti dall’art.

7 sentenza del Tribunale). Nessuna lacuna, quindi, sussiste in ordine alla motivazione ed alle eccezioni poste dalla parte che riproduce pedissequamente le deduzioni formulate in primo e secondo jerarquía senza confrontarsi con le risposte fornite.

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